Scaduto
-Domanda
Spett.le Akrea S.p.A.,
1. In merito alla polizza assicurativa da presentare, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.
-Risposta
Se la formulazione del quesito si riferisce a quanto indicato all'art.11 del CSA si conferma il contenuto dello stesso, risultando in linea con quando da voi richiesto
-Domanda
2. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.lgs. 36/2023).
Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.. Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI DELLA MANODOPERA" relativi al personale impiegato nell'appalto e i "ONERI AZIENDALI INTERNI” connessi all'attività d'impresa.
Saluti
-Risposta
Non sono stati indicati nel quadro economico e non sono soggetti a ribasso.
Gara #52
Procedura aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs 36/2023, per la realizzazione di un accordo quadro, per la somministrazione di lavoro temporaneo per complessive h. 25.820 per l’intero periodo di mesi 18 di vigenza dell’accordo quadro.Informazioni appalto
11/02/2026
Aperta
Servizi
€ 464.501,80
Abruzzo Giampiero
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
1
BA53CD62B4
Qualità prezzo
Procedura aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs 36/2023, per la realizzazione di un accordo quadro, per la somministrazione di lavoro temporaneo per complessive h. 25.820 per l’intero periodo di mesi 18 di vigenza dell’accordo quadro.
Procedura aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs 36/2023, per la realizzazione di un accordo quadro con unico operatore economico, ex art. 59 del d.lgs n. 36/2023, per la somministrazione di lavoro temporaneo relativo a figure professionali di operaio con mansioni di operatore ecologico – area operativo funzionale, spazzamento, raccolta e attività esercenti servizi ambienta-li livello 1/b per complessive h. 25.820 per l’intero periodo di mesi 18 di vigenza dell’accordo quadro
€ 464.501,80
€ 0,00
€ 0,00
Commissione valutatrice
Determinazione Presidente n° 29
23/03/2026
|
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152.58 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Monzani | Saul | Presidente |
| De Nisco | Vincenzo | Componente |
| Amodeo | Antonio Silvestro | Componente |
Scadenze
06/03/2026 12:30
16/03/2026 12:00
25/03/2026 14:30
Allegati
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435.74 kB | |
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disciplinare.pdf SHA-256: 5ca11ebeec5d11c13ccdb3ea3459b96546cf38ffb74b9446033b5b154a146cbe 11/02/2026 13:42 |
3.57 MB | |
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progetto-del-servizio.pdf SHA-256: d281e82f9940805b8fb1054435fbbde39922f4cb2212f66660622393fc51aee7 11/02/2026 13:42 |
1.48 MB | |
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verbale-n1-a.q.pdf SHA-256: 25d20bc6595a49c6f1e605627c4fc4cb68659d911149d5ec8f1bc5ac52639922 08/04/2026 09:36 |
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Chiarimenti
12/02/2026 11:35
Quesito #1
Buongiorno,
essendo l'importo totale del servizio per 18 mesi paria a 464.501,80 €, in relazione al contributo Anac si chiede se trattasi di refuso quanto richiesto al punto 11 del disciplinare di gara.
Saluti
essendo l'importo totale del servizio per 18 mesi paria a 464.501,80 €, in relazione al contributo Anac si chiede se trattasi di refuso quanto richiesto al punto 11 del disciplinare di gara.
Saluti
12/02/2026 16:26
Risposta
Buongiorno, in merito alla Sua richiesta confermiamo che trattasi di refuso e che l'importo corretto è di €33,00.
12/02/2026 14:56
Quesito #2
Spettabile Ente,
Con riferimento alla previsione di cui all'art.12 del progetto del servizio all.0.2.2 - capitolato speciale d'appalto, si chiede di confermare che i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come espressamente previsto dal D.lgs.192/2012 e che suddetto termine sia comprensivo del periodo necessario per la verifica dell'accertamento di conformità e del relativo rilascio del certificato di pagamento.
Cordiali saluti.
Con riferimento alla previsione di cui all'art.12 del progetto del servizio all.0.2.2 - capitolato speciale d'appalto, si chiede di confermare che i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come espressamente previsto dal D.lgs.192/2012 e che suddetto termine sia comprensivo del periodo necessario per la verifica dell'accertamento di conformità e del relativo rilascio del certificato di pagamento.
Cordiali saluti.
12/02/2026 16:32
Risposta
Buongiorno si conferma che i pagamenti, previa verifica con esito positivo degli accertamenti previsti, saranno effettuati nel termine di gg.30 dal ricevimento della fattura.
16/02/2026 08:41
Quesito #3
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
si richiedono i seguenti chiarimenti:
· Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
· Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia
· Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
· Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
· Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
· Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
- Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
17/02/2026 17:37
Risposta
-Quesito:
Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
Risposta:
Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.
-Quesito:
Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
Risposta:
Si conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
-Quesito:
Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
Risposta:
Si conferma che la sorveglianza sanitaria espressa nei punti indicati è a carico dell'utilizzatore.
-Quesito:
Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
Risposta:
Si conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza.
-Quesito:
Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
Risposta:
Si conferma.
-Quesito:
Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
Risposta:
Si conferma quanto esposto.
-Quesito:
Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali.
Risposta:
Le spese contrattuali sono in relazione all'importo di aggiudicazione.
-Quesito
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
Risposta:
Le penali indicate negli atti di gara incidono sulla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e afferiscono a condizioni alle quali sono stati attribuiti punteggi premianti. Di conseguenza il mancato rispetto comporta ritardi nell'esecuzione del contratto e pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.
Si chiede conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria. Invero, essendo le stesse dovute in forza del CCNL applicabile, della Legge n.260/1949 e s.m.i. , e di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 art. 33, secondo cui in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
Risposta:
Si conferma che le festività infrasettimanali non lavorate, retribuite ai lavoratori, saranno oggetto di fatturazione alla tariffa ordinaria.
-Quesito:
Si chiede conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno rimborsate al COSTO in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede, dunque, conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
Risposta:
Si conferma, che le ulteriori assenze non previste nel costo del lavoro (permessi, malattia) verranno saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.
-Quesito:
Egregi, si chiede conferma che la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15). L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e i necessari accertamenti sanitari rientrano in una unitaria attribuzione di oneri tutti a carico del medesimo medico competente dell’utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.
Risposta:
Si conferma che la sorveglianza sanitaria espressa nei punti indicati è a carico dell'utilizzatore.
-Quesito:
Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
Risposta:
Si conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza.
-Quesito:
Si chiede gentile conferma che l’unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all’Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l’addestramento saranno effettuati da codesta
spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi
dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri
dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della
responsabilità in capo all’Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei
lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti
dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di
Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l’addestramento che,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5
D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l’addestramento è
definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i
luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che
l’unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale
restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l’addestramento e la formazione specifica ed ogni
altro onere informativo e formativo.
Risposta:
Si conferma.
-Quesito:
Nel momento in cui un lavoratore somministrato gode dei giorni di ferie maturati, accade che sulle ore usufruite matura una quota di ratei di retribuzione che non è compresa all’interno dei costi del lavoro indicati.
Occorre considerare che i lavoratori somministrati percepiscono una retribuzione oraria e
non mensilizzata così come accade per i lavoratori diretti, pertanto occorre sempre garantire per legge una parità di trattamento.
Di conseguenza, gestendo economicamente il lavoratore solo sulle ore lavorate, affinché possa maturare e quindi o godere o vedersi liquidare le ore di ferie/permessi spettanti, per compensare la differenza è necessario fatturare la quota di retribuzione maturata durante le ore di ferie godute.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di costo di lavoro, si specifica che i suddetti ratei non possono essere coperti dal margine di agenzia (anche in virtù del differente campo di applicazione delle imposte, ossia IVA
su margine ed IRAP su costo del lavoro).
Alla luce di quanto su esposto si chiede di confermare che i suddetti ratei potranno essere oggetto di
fatturazione ad evento al costo (senza applicazione del margine).
Risposta:
Si conferma quanto esposto.
-Quesito:
Si chiede in ultimo a quanto ammontano le spese contrattuali.
Risposta:
Le spese contrattuali sono in relazione all'importo di aggiudicazione.
-Quesito
- Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio
2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella
legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto
dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone
che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto
ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei
contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone
l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini
dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il
legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate,
avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla
luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto
dal Codice dei contratti pubblici;
Risposta:
Le penali indicate negli atti di gara incidono sulla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e afferiscono a condizioni alle quali sono stati attribuiti punteggi premianti. Di conseguenza il mancato rispetto comporta ritardi nell'esecuzione del contratto e pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.
17/02/2026 17:41
Quesito #4
Gent.mi
chiediamo:
Art. 1– Art.2 lettera f) – Art.7 Sicurezza
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
Art. 2 lettera k) – Art. 6 lettera l)
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
Art. 2 lettera l) -Art. 7 Doveri del personale
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
Art.2 lettera n)
Si precisa che le sostituzioni del personale potranno avvenire durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa (Artt. 34 – 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art.3 clausola risolutiva
Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
Art.4
Si chiede di ricevere l’elenco delle ore lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
Art.6 primo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15;
Art.6 lettera d), lettera h)
L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è infatti, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015);
Art.6 lettera e)
Si segnala che l’Agenzia non gestisce il servizio ma fornisce esclusivamente i lavoratori in base alle esigenze dell’utilizzatore che dovrà fornire le attrezzature necessario per l’espletamento delle attività. Si chiede di rettificare;
Art.8
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art. 9
Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.
chiediamo:
Art. 1– Art.2 lettera f) – Art.7 Sicurezza
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
Art. 2 lettera k) – Art. 6 lettera l)
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
Art. 2 lettera l) -Art. 7 Doveri del personale
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
Art.2 lettera n)
Si precisa che le sostituzioni del personale potranno avvenire durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa (Artt. 34 – 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
Art.3 clausola risolutiva
Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
Art.4
Si chiede di ricevere l’elenco delle ore lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
Art.6 primo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15;
Art.6 lettera d), lettera h)
L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è infatti, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015);
Art.6 lettera e)
Si segnala che l’Agenzia non gestisce il servizio ma fornisce esclusivamente i lavoratori in base alle esigenze dell’utilizzatore che dovrà fornire le attrezzature necessario per l’espletamento delle attività. Si chiede di rettificare;
Art.8
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
Art. 9
Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.
23/02/2026 11:06
Risposta
- Domanda:
Art. 1– Art.2 lettera f) – Art.7 Sicurezza
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 2 lettera k) – Art. 6 lettera l)
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 2 lettera l) -Art. 7 Doveri del personale
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.2 lettera n)
Si precisa che le sostituzioni del personale potranno avvenire durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa (Artt. 34 – 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.3 clausola risolutiva
Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
- Risposta:
Si conferma
- Domanda:
Art.4
Si chiede di ricevere l’elenco delle ore lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 primo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 lettera d), lettera h)
L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è infatti, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015);
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 lettera e)
Si segnala che l’Agenzia non gestisce il servizio ma fornisce esclusivamente i lavoratori in base alle esigenze dell’utilizzatore che dovrà fornire le attrezzature necessario per l’espletamento delle attività. Si chiede di rettificare;
- Risposta:
Si conferma che le attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività sono in capo all’utilizzatore.
- Domanda:
Art.8
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 9
Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.
- Risposta:
Le penali indicate negli atti di gara incidono sulla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e afferiscono a condizioni alle quali sono stati attribuiti punteggi premianti. Di conseguenza il mancato rispetto comporta ritardi nell'esecuzione del contratto e pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.
Art. 1– Art.2 lettera f) – Art.7 Sicurezza
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 2 lettera k) – Art. 6 lettera l)
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 2 lettera l) -Art. 7 Doveri del personale
La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.2 lettera n)
Si precisa che le sostituzioni del personale potranno avvenire durante il periodo di prova, a seguito di procedimento disciplinare o per giusta causa (Artt. 34 – 35 e 45 CCNL Agenzie per il Lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della normativa;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.3 clausola risolutiva
Si chiede in caso di recesso/ risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);
- Risposta:
Si conferma
- Domanda:
Art.4
Si chiede di ricevere l’elenco delle ore lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 primo cpv
Con riferimento agli obblighi dell’affidatario si chiede conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore che non potrà essere sollevato dalle relative responsabilità; lo stesso si obbliga a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi in favore dei somministrati, si chiede pertanto conferma che troverà in ogni caso applicazione il principio di responsabilità solidale del fornitore e del committente di cui all’art. 35 c.2 Dlgs 81/15;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 lettera d), lettera h)
L’Agenzia potrà rispondere esclusivamente in caso di fatti diretti e accertati e ad esso imputabili a titolo di dolo o colpa commessi durante l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto e non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore; La responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è infatti, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015);
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art.6 lettera e)
Si segnala che l’Agenzia non gestisce il servizio ma fornisce esclusivamente i lavoratori in base alle esigenze dell’utilizzatore che dovrà fornire le attrezzature necessario per l’espletamento delle attività. Si chiede di rettificare;
- Risposta:
Si conferma che le attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività sono in capo all’utilizzatore.
- Domanda:
Art.8
L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;
- Risposta:
Si conferma.
- Domanda:
Art. 9
Si precisa che, come previsto anche dall’ANAC nel parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024), la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici; Si chiede infine conferma che in caso di applicazione delle penali, qualora la Stazione Appaltante decida di compensare il credito con quanto dovuto all’Agenzia, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il costo del lavoro.
- Risposta:
Le penali indicate negli atti di gara incidono sulla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali e afferiscono a condizioni alle quali sono stati attribuiti punteggi premianti. Di conseguenza il mancato rispetto comporta ritardi nell'esecuzione del contratto e pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.
20/02/2026 11:15
Quesito #5
Buongiorno, in merito alla richiesta delle "Dichiarazioni familiari conviventi", da caricare, in piattaforma, nella busta amministrativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE possano essere utilizzati dei modelli già in possesso della scrivente società ma contenenti le medesime informazioni previste / richieste nel Vs. Modello ALL.D.1 .
23/02/2026 11:09
Risposta
- Domanda:
Buongiorno, in merito alla richiesta delle "Dichiarazioni familiari conviventi", da caricare, in piattaforma, nella busta amministrativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE possano essere utilizzati dei modelli già in possesso della scrivente società ma contenenti le medesime informazioni previste / richieste nel Vs. Modello ALL.D.1 .
- Risposta:
Sarebbe preferibile utilizzare il format allegato, ma ciò non esclude l'utilizzo di altri modelli che riportano le stesse informazioni previste e richieste.
Buongiorno, in merito alla richiesta delle "Dichiarazioni familiari conviventi", da caricare, in piattaforma, nella busta amministrativa, SI CHIEDE CONFERMA CHE possano essere utilizzati dei modelli già in possesso della scrivente società ma contenenti le medesime informazioni previste / richieste nel Vs. Modello ALL.D.1 .
- Risposta:
Sarebbe preferibile utilizzare il format allegato, ma ciò non esclude l'utilizzo di altri modelli che riportano le stesse informazioni previste e richieste.
23/02/2026 12:16
Quesito #6
Gent.mi,
con la presente si richiedono chiarimenti in merito al CCNL da applicare ai fini dell’elaborazione dell’analisi del costo. In particolare, si richiede di conoscere il codice del CCNL e/o l’indicazione della paga base relativa al livello indicato.
Inoltre, si richiede se le singole voci che concorrono alla determinazione del costo possano essere rese esplicite e se sia possibile fornire una specifica dettagliata della relativa articolazione. Tale informazione risulta necessaria al fine di garantire una corretta e completa valutazione degli elementi economici dell’offerta.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
con la presente si richiedono chiarimenti in merito al CCNL da applicare ai fini dell’elaborazione dell’analisi del costo. In particolare, si richiede di conoscere il codice del CCNL e/o l’indicazione della paga base relativa al livello indicato.
Inoltre, si richiede se le singole voci che concorrono alla determinazione del costo possano essere rese esplicite e se sia possibile fornire una specifica dettagliata della relativa articolazione. Tale informazione risulta necessaria al fine di garantire una corretta e completa valutazione degli elementi economici dell’offerta.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
24/02/2026 10:10
Risposta
- Domanda
Gent.mi,
con la presente si richiedono chiarimenti in merito al CCNL da applicare ai fini dell’elaborazione dell’analisi del costo. In particolare, si richiede di conoscere il codice del CCNL e/o l’indicazione della paga base relativa al livello indicato.
Inoltre, si richiede se le singole voci che concorrono alla determinazione del costo possano essere rese esplicite e se sia possibile fornire una specifica dettagliata della relativa articolazione. Tale informazione risulta necessaria al fine di garantire una corretta e completa valutazione degli elementi economici dell’offerta.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
-Risposta
Il codice CNEL del CCNL applicato è K540 e negli allegati al Progetto del Servizio vi è l'indicazione di quanto da voi richiesto.
Gent.mi,
con la presente si richiedono chiarimenti in merito al CCNL da applicare ai fini dell’elaborazione dell’analisi del costo. In particolare, si richiede di conoscere il codice del CCNL e/o l’indicazione della paga base relativa al livello indicato.
Inoltre, si richiede se le singole voci che concorrono alla determinazione del costo possano essere rese esplicite e se sia possibile fornire una specifica dettagliata della relativa articolazione. Tale informazione risulta necessaria al fine di garantire una corretta e completa valutazione degli elementi economici dell’offerta.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono distinti saluti.
-Risposta
Il codice CNEL del CCNL applicato è K540 e negli allegati al Progetto del Servizio vi è l'indicazione di quanto da voi richiesto.
23/02/2026 15:12
Quesito #7
Spett.le Ente,
si chiede se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, si chiede di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Grazie
si chiede se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, si chiede di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Grazie
24/02/2026 10:24
Risposta
-Domanda
Spett.le Ente,
si chiede se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, si chiede di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Grazie
-Risposta
Non è prevista la clausola sociale.
Spett.le Ente,
si chiede se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, si chiede di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Grazie
-Risposta
Non è prevista la clausola sociale.
24/02/2026 11:06
Quesito #8
Buongiorno,
si chiede conferma che pertanto non essendo prevista clausola sociale, trattasi di refuso quanto indicato nei documenti di gare in riferimento alla dichiarazione modello ALL C.1.2.
si chiede conferma che la documentazione amministrativa da caricare sia esclusivamente quella indicata nel tabella di prospetto al punto 14 del disciplinare.
Cordiali Saluti
si chiede conferma che pertanto non essendo prevista clausola sociale, trattasi di refuso quanto indicato nei documenti di gare in riferimento alla dichiarazione modello ALL C.1.2.
si chiede conferma che la documentazione amministrativa da caricare sia esclusivamente quella indicata nel tabella di prospetto al punto 14 del disciplinare.
Cordiali Saluti
24/02/2026 15:56
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
si chiede conferma che pertanto non essendo prevista clausola sociale, trattasi di refuso quanto indicato nei documenti di gare in riferimento alla dichiarazione modello ALL C.1.2.
si chiede conferma che la documentazione amministrativa da caricare sia esclusivamente quella indicata nel tabella di prospetto al punto 14 del disciplinare.
-Risposta
La mancanza di previsione di clausola sociale, di cui al quesito precedente, afferisce alla richiesta in caso affermativo, di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Negli articoli del Disciplinare e del CSA si fa riferimento a CLAUSOLA SOCIALE CHE GARANTISCE L’APPLICAZIONE DEL CCNL. Infatti "L’aggiudicatario, ai lavoratori somministrati, è tenuto a garantire l’applicazione del Ccnl dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e succ. mod. ed integ. di cui al paragrafo 4 del CSA ovvero l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In caso di applicazione di contratto CCNL differente da quello previsto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà allegare Dichiarazione di equivalenze delle tutele". Per la relativa dichiarazione, in linea con le indicazioni contenute negli atti di gara ove si richiede la somministrazione di figure di Operaio con mansioni di operatore ecologico – , Addetti alla Raccolta e/o Spazzamento Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio, livello livello 1 b o equivalente full – time, tempo determinato con applicazione del Ccnl dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e succ. mod. ed integ., non è previsto alcun format, diversamente da come indicato negli atti di gara , con riferimento all'ALL#C.1.2., per cui l'O.E. può utilizzare un testo libero per la relativa dichiarazione per l'applicazione del CCNL Utilitalia.
Buongiorno,
si chiede conferma che pertanto non essendo prevista clausola sociale, trattasi di refuso quanto indicato nei documenti di gare in riferimento alla dichiarazione modello ALL C.1.2.
si chiede conferma che la documentazione amministrativa da caricare sia esclusivamente quella indicata nel tabella di prospetto al punto 14 del disciplinare.
-Risposta
La mancanza di previsione di clausola sociale, di cui al quesito precedente, afferisce alla richiesta in caso affermativo, di condividere il numero, l'inquadramento e l'anzianità delle risorse coinvolte.
Negli articoli del Disciplinare e del CSA si fa riferimento a CLAUSOLA SOCIALE CHE GARANTISCE L’APPLICAZIONE DEL CCNL. Infatti "L’aggiudicatario, ai lavoratori somministrati, è tenuto a garantire l’applicazione del Ccnl dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e succ. mod. ed integ. di cui al paragrafo 4 del CSA ovvero l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In caso di applicazione di contratto CCNL differente da quello previsto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà allegare Dichiarazione di equivalenze delle tutele". Per la relativa dichiarazione, in linea con le indicazioni contenute negli atti di gara ove si richiede la somministrazione di figure di Operaio con mansioni di operatore ecologico – , Addetti alla Raccolta e/o Spazzamento Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio, livello livello 1 b o equivalente full – time, tempo determinato con applicazione del Ccnl dei servizi ambientali del 10 luglio 2016 e succ. mod. ed integ., non è previsto alcun format, diversamente da come indicato negli atti di gara , con riferimento all'ALL#C.1.2., per cui l'O.E. può utilizzare un testo libero per la relativa dichiarazione per l'applicazione del CCNL Utilitalia.
24/02/2026 11:47
Quesito #9
Buongiorno,
Si rappresenta che, nella busta tecnica del portale, è richiesto di allegare due documenti denominati “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”.
Premesso che il Disciplinare di gara, al punto 15.2, stabilisce che l’offerta tecnica debba essere articolata in base a criteri quantitativi (dal sub-criterio QT1 al sub-criterio QT4) e a criteri qualitativi (sub-criteri QL1 e QL2), si chiede di voler specificare se l’operatore economico debba predisporre:
· un primo file relativo agli elementi oggetto di valutazione quantitativa (QT1–QT4), da caricare nella sezione della piattaforma dedicata all’“Offerta tecnica”;
· un secondo file relativo agli elementi oggetto di valutazione qualitativa (QL1–QL2), da caricare nella sezione dedicata alla “Relazione tecnica”.
Saluti
Si rappresenta che, nella busta tecnica del portale, è richiesto di allegare due documenti denominati “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”.
Premesso che il Disciplinare di gara, al punto 15.2, stabilisce che l’offerta tecnica debba essere articolata in base a criteri quantitativi (dal sub-criterio QT1 al sub-criterio QT4) e a criteri qualitativi (sub-criteri QL1 e QL2), si chiede di voler specificare se l’operatore economico debba predisporre:
· un primo file relativo agli elementi oggetto di valutazione quantitativa (QT1–QT4), da caricare nella sezione della piattaforma dedicata all’“Offerta tecnica”;
· un secondo file relativo agli elementi oggetto di valutazione qualitativa (QL1–QL2), da caricare nella sezione dedicata alla “Relazione tecnica”.
Saluti
24/02/2026 16:01
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
Si rappresenta che, nella busta tecnica del portale, è richiesto di allegare due documenti denominati “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”.
Premesso che il Disciplinare di gara, al punto 15.2, stabilisce che l’offerta tecnica debba essere articolata in base a criteri quantitativi (dal sub-criterio QT1 al sub-criterio QT4) e a criteri qualitativi (sub-criteri QL1 e QL2), si chiede di voler specificare se l’operatore economico debba predisporre:
· un primo file relativo agli elementi oggetto di valutazione quantitativa (QT1–QT4), da caricare nella sezione della piattaforma dedicata all’“Offerta tecnica”;
· un secondo file relativo agli elementi oggetto di valutazione qualitativa (QL1–QL2), da caricare nella sezione dedicata alla “Relazione tecnica”-
-Risposta
Si conferma quanto espresso dall'O.E. con riferimento ai n°2 file.
Buongiorno,
Si rappresenta che, nella busta tecnica del portale, è richiesto di allegare due documenti denominati “Offerta tecnica” e “Relazione tecnica”.
Premesso che il Disciplinare di gara, al punto 15.2, stabilisce che l’offerta tecnica debba essere articolata in base a criteri quantitativi (dal sub-criterio QT1 al sub-criterio QT4) e a criteri qualitativi (sub-criteri QL1 e QL2), si chiede di voler specificare se l’operatore economico debba predisporre:
· un primo file relativo agli elementi oggetto di valutazione quantitativa (QT1–QT4), da caricare nella sezione della piattaforma dedicata all’“Offerta tecnica”;
· un secondo file relativo agli elementi oggetto di valutazione qualitativa (QL1–QL2), da caricare nella sezione dedicata alla “Relazione tecnica”-
-Risposta
Si conferma quanto espresso dall'O.E. con riferimento ai n°2 file.
25/02/2026 12:12
Quesito #10
Spett.li
La presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti:
1) Specificare se nel costo del personale della procedura è incluso il contributo Forma.Temp pari al 4%.;
2) Indicare quale tasso INAIL è applicato per l'attività del servizio;
3) Confermare che indice e Copertina non siano inclusi nel conteggio del numero massimo di pagine per l’offerta tecnica;
4) confermare che i limiti espressi in merito alla relazione tecnico descrittiva siano applicabili sia alla “Offerta tecnica” che alla “Relazione tecnica” i.e: entrambe limitate a 20 pagine ciascuna.
In caso negativo si chiede di specificare se esista un modello per la dichiarazione/indicazione dei Criteri Tabellari.
5) Specificare se la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 richiesta sarà di tipo generale (base) o specifica, e se il relativo costo è ricompreso nella valutazione economica del costo del personale;
6)si richiede di precisare i range espliciti (minimi, intermedi, massimi) per l’attribuzione del punteggio da 0 a 10 (o 1 a 10) nella sezione criteri Quantitativi Tabellari (QT.1.1, QT.2.1, QT.3.1), indicando:
- valore minimo/soglia base (es. 0/10 o 1/10);
- scaglioni intermedi/range per punteggio progressivo;
- valore massimo/soglia piena (10/10).
Ringraziamo anticipatamente per il supporto.
Cordialmente,
La presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti:
1) Specificare se nel costo del personale della procedura è incluso il contributo Forma.Temp pari al 4%.;
2) Indicare quale tasso INAIL è applicato per l'attività del servizio;
3) Confermare che indice e Copertina non siano inclusi nel conteggio del numero massimo di pagine per l’offerta tecnica;
4) confermare che i limiti espressi in merito alla relazione tecnico descrittiva siano applicabili sia alla “Offerta tecnica” che alla “Relazione tecnica” i.e: entrambe limitate a 20 pagine ciascuna.
In caso negativo si chiede di specificare se esista un modello per la dichiarazione/indicazione dei Criteri Tabellari.
5) Specificare se la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 richiesta sarà di tipo generale (base) o specifica, e se il relativo costo è ricompreso nella valutazione economica del costo del personale;
6)si richiede di precisare i range espliciti (minimi, intermedi, massimi) per l’attribuzione del punteggio da 0 a 10 (o 1 a 10) nella sezione criteri Quantitativi Tabellari (QT.1.1, QT.2.1, QT.3.1), indicando:
- valore minimo/soglia base (es. 0/10 o 1/10);
- scaglioni intermedi/range per punteggio progressivo;
- valore massimo/soglia piena (10/10).
Ringraziamo anticipatamente per il supporto.
Cordialmente,
26/02/2026 16:32
Risposta
-Domanda
Spett.li
La presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti:
1) Specificare se nel costo del personale della procedura è incluso il contributo Forma.Temp pari al 4%.;
2) Indicare quale tasso INAIL è applicato per l'attività del servizio;
3) Confermare che indice e Copertina non siano inclusi nel conteggio del numero massimo di pagine per l’offerta tecnica;
4) confermare che i limiti espressi in merito alla relazione tecnico descrittiva siano applicabili sia alla “Offerta tecnica” che alla “Relazione tecnica” i.e: entrambe limitate a 20 pagine ciascuna.
In caso negativo si chiede di specificare se esista un modello per la dichiarazione/indicazione dei Criteri Tabellari.
5) Specificare se la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 richiesta sarà di tipo generale (base) o specifica, e se il relativo costo è ricompreso nella valutazione economica del costo del personale;
6)si richiede di precisare i range espliciti (minimi, intermedi, massimi) per l’attribuzione del punteggio da 0 a 10 (o 1 a 10) nella sezione criteri Quantitativi Tabellari (QT.1.1, QT.2.1, QT.3.1), indicando:
- valore minimo/soglia base (es. 0/10 o 1/10);
- scaglioni intermedi/range per punteggio progressivo;
- valore massimo/soglia piena (10/10).
Ringraziamo anticipatamente per il supporto.
-Risposta
1) Si conferma che nel costo del personale è incluso il contributo Forma.Temp;
2) Il tasso Inail applicato è il valore medio riferito al servizio pari a 3,65%;
3) Si conferma;
4) Si conferma;
5)Si conferma che la formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 di tipo generale è a carico dell'operatore economico che si aggiudicherà la gara, mentre quella specifica è a carico della stazione appaltante.
6)Quanto richiesto è riportato nella tabella di cui all'art. 15.2 del disciplinare in cui sono indicati i sub-criteri.
Spett.li
La presente per chiedere cortese riscontro ai seguenti quesiti:
1) Specificare se nel costo del personale della procedura è incluso il contributo Forma.Temp pari al 4%.;
2) Indicare quale tasso INAIL è applicato per l'attività del servizio;
3) Confermare che indice e Copertina non siano inclusi nel conteggio del numero massimo di pagine per l’offerta tecnica;
4) confermare che i limiti espressi in merito alla relazione tecnico descrittiva siano applicabili sia alla “Offerta tecnica” che alla “Relazione tecnica” i.e: entrambe limitate a 20 pagine ciascuna.
In caso negativo si chiede di specificare se esista un modello per la dichiarazione/indicazione dei Criteri Tabellari.
5) Specificare se la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 richiesta sarà di tipo generale (base) o specifica, e se il relativo costo è ricompreso nella valutazione economica del costo del personale;
6)si richiede di precisare i range espliciti (minimi, intermedi, massimi) per l’attribuzione del punteggio da 0 a 10 (o 1 a 10) nella sezione criteri Quantitativi Tabellari (QT.1.1, QT.2.1, QT.3.1), indicando:
- valore minimo/soglia base (es. 0/10 o 1/10);
- scaglioni intermedi/range per punteggio progressivo;
- valore massimo/soglia piena (10/10).
Ringraziamo anticipatamente per il supporto.
-Risposta
1) Si conferma che nel costo del personale è incluso il contributo Forma.Temp;
2) Il tasso Inail applicato è il valore medio riferito al servizio pari a 3,65%;
3) Si conferma;
4) Si conferma;
5)Si conferma che la formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 di tipo generale è a carico dell'operatore economico che si aggiudicherà la gara, mentre quella specifica è a carico della stazione appaltante.
6)Quanto richiesto è riportato nella tabella di cui all'art. 15.2 del disciplinare in cui sono indicati i sub-criteri.
26/02/2026 12:47
Quesito #11
Spett.li
Nel caso in cui le forniture analoghe dell'operatore economico derivino da contratti applicativi riconducibili a un unico accordo quadro, si chiede di specificare la documentazione necessaria per comprovare l'importo dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
In particolare, si domanda se saranno richiesti:
- copia dell'accordo quadro con relative fatture emesse per l'intero periodo;
- copie dei singoli contratti applicativi (i cosiddetti "contratti figli") con relative fatture emesse per ciascuno di essi.
Qualora non fosse previsto nessuno dei due casi indicati, o fossero disponibili altre modalità di comprova (ad esempio, certificati di esecuzione rilasciati dalla stazione appaltante committente o dichiarazioni sostitutive supportate da estratti contabili), si prega di indicarle espressamente.
Cordialmente
Nel caso in cui le forniture analoghe dell'operatore economico derivino da contratti applicativi riconducibili a un unico accordo quadro, si chiede di specificare la documentazione necessaria per comprovare l'importo dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
In particolare, si domanda se saranno richiesti:
- copia dell'accordo quadro con relative fatture emesse per l'intero periodo;
- copie dei singoli contratti applicativi (i cosiddetti "contratti figli") con relative fatture emesse per ciascuno di essi.
Qualora non fosse previsto nessuno dei due casi indicati, o fossero disponibili altre modalità di comprova (ad esempio, certificati di esecuzione rilasciati dalla stazione appaltante committente o dichiarazioni sostitutive supportate da estratti contabili), si prega di indicarle espressamente.
Cordialmente
26/02/2026 16:38
Risposta
Domanda
Spett.li
Nel caso in cui le forniture analoghe dell'operatore economico derivino da contratti applicativi riconducibili a un unico accordo quadro, si chiede di specificare la documentazione necessaria per comprovare l'importo dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
In particolare, si domanda se saranno richiesti:
- copia dell'accordo quadro con relative fatture emesse per l'intero periodo;
- copie dei singoli contratti applicativi (i cosiddetti "contratti figli") con relative fatture emesse per ciascuno di essi.
Qualora non fosse previsto nessuno dei due casi indicati, o fossero disponibili altre modalità di comprova (ad esempio, certificati di esecuzione rilasciati dalla stazione appaltante committente o dichiarazioni sostitutive supportate da estratti contabili), si prega di indicarle espressamente.
RISPOSTA:
Le due soluzioni prospettate sono entrambe idonee a comprovare la sussistenza inerente l'importo per i requisiti di capacità tecnica e professionale.
Spett.li
Nel caso in cui le forniture analoghe dell'operatore economico derivino da contratti applicativi riconducibili a un unico accordo quadro, si chiede di specificare la documentazione necessaria per comprovare l'importo dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
In particolare, si domanda se saranno richiesti:
- copia dell'accordo quadro con relative fatture emesse per l'intero periodo;
- copie dei singoli contratti applicativi (i cosiddetti "contratti figli") con relative fatture emesse per ciascuno di essi.
Qualora non fosse previsto nessuno dei due casi indicati, o fossero disponibili altre modalità di comprova (ad esempio, certificati di esecuzione rilasciati dalla stazione appaltante committente o dichiarazioni sostitutive supportate da estratti contabili), si prega di indicarle espressamente.
RISPOSTA:
Le due soluzioni prospettate sono entrambe idonee a comprovare la sussistenza inerente l'importo per i requisiti di capacità tecnica e professionale.
02/03/2026 11:20
Quesito #12
Buongiorno,
1. in riferimento alla dichiarazione richiesta al punto 14.5 del disciplinare, relativa al possesso di una sede nella provincia di Crotone ovvero all’impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione sia da considerarsi un refuso, in quanto non risulta espressamente indicata al punto 5 e 8 del disciplinare;
2. in merito alla richiesta di caricamento, nella busta amministrativa, delle “Dichiarazioni familiari conviventi”, si chiede cortesemente di confermare se sia possibile utilizzare modelli già in possesso della scrivente società, contenenti le medesime informazioni previste nel Vs. Modello ALL. D.1, predisponendo un’unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante. In particolare, si chiede conferma circa la possibilità che il Legale Rappresentante renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni, ai fini della verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
1. in riferimento alla dichiarazione richiesta al punto 14.5 del disciplinare, relativa al possesso di una sede nella provincia di Crotone ovvero all’impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione sia da considerarsi un refuso, in quanto non risulta espressamente indicata al punto 5 e 8 del disciplinare;
2. in merito alla richiesta di caricamento, nella busta amministrativa, delle “Dichiarazioni familiari conviventi”, si chiede cortesemente di confermare se sia possibile utilizzare modelli già in possesso della scrivente società, contenenti le medesime informazioni previste nel Vs. Modello ALL. D.1, predisponendo un’unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante. In particolare, si chiede conferma circa la possibilità che il Legale Rappresentante renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni, ai fini della verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
03/03/2026 15:55
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
1. in riferimento alla dichiarazione richiesta al punto 14.5 del disciplinare, relativa al possesso di una sede nella provincia di Crotone ovvero all’impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione sia da considerarsi un refuso, in quanto non risulta espressamente indicata al punto 5 e 8 del disciplinare;
2. in merito alla richiesta di caricamento, nella busta amministrativa, delle “Dichiarazioni familiari conviventi”, si chiede cortesemente di confermare se sia possibile utilizzare modelli già in possesso della scrivente società, contenenti le medesime informazioni previste nel Vs. Modello ALL. D.1, predisponendo un’unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante. In particolare, si chiede conferma circa la possibilità che il Legale Rappresentante renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni, ai fini della verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
-Risposta
In riferimento al primo quesito si conferma che trattasi di refuso non essendo, il principio, riportato negli altri punti del Disciplinare.
In riferimento al secondo quesito, sarebbe preferibile utilizzare il modello da noi allegato, tuttavia si conferma la possibilità di utilizzare altri modelli a condizione che contengano le informazioni richieste e previste nel Ns. modello.
Buongiorno,
1. in riferimento alla dichiarazione richiesta al punto 14.5 del disciplinare, relativa al possesso di una sede nella provincia di Crotone ovvero all’impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione, si chiede cortesemente di confermare se tale previsione sia da considerarsi un refuso, in quanto non risulta espressamente indicata al punto 5 e 8 del disciplinare;
2. in merito alla richiesta di caricamento, nella busta amministrativa, delle “Dichiarazioni familiari conviventi”, si chiede cortesemente di confermare se sia possibile utilizzare modelli già in possesso della scrivente società, contenenti le medesime informazioni previste nel Vs. Modello ALL. D.1, predisponendo un’unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante. In particolare, si chiede conferma circa la possibilità che il Legale Rappresentante renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni, ai fini della verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
-Risposta
In riferimento al primo quesito si conferma che trattasi di refuso non essendo, il principio, riportato negli altri punti del Disciplinare.
In riferimento al secondo quesito, sarebbe preferibile utilizzare il modello da noi allegato, tuttavia si conferma la possibilità di utilizzare altri modelli a condizione che contengano le informazioni richieste e previste nel Ns. modello.
02/03/2026 12:32
Quesito #13
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di indicare i link attraverso i quali è possibile consultare il Codice Etico previsto nel Modello 231 di AKREA, nonché il link per la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori, come previsto dal Sistema di Gestione Privacy; al fine di completare correttamente le dichiarazione All. A domanda di partecipazione punto 15.
Cordiali Saluti
Si chiede cortesemente di indicare i link attraverso i quali è possibile consultare il Codice Etico previsto nel Modello 231 di AKREA, nonché il link per la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori, come previsto dal Sistema di Gestione Privacy; al fine di completare correttamente le dichiarazione All. A domanda di partecipazione punto 15.
Cordiali Saluti
03/03/2026 16:24
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di indicare i link attraverso i quali è possibile consultare il Codice Etico previsto nel Modello 231 di AKREA, nonché il link per la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori, come previsto dal Sistema di Gestione Privacy; al fine di completare correttamente le dichiarazione All. A domanda di partecipazione punto 15.
Cordiali Saluti
-Risposta
Il Codice Etico è consultabile al seguente link : https://akreaspa.it/codice-etico-e-di-comportamento-akrea/
Il trattamento dei dati personali avviene per le finalità precisate nell'art.28 del Disciplinare ed il relativo documento è in fase di redazione.
Buongiorno,
Si chiede cortesemente di indicare i link attraverso i quali è possibile consultare il Codice Etico previsto nel Modello 231 di AKREA, nonché il link per la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali dei fornitori, come previsto dal Sistema di Gestione Privacy; al fine di completare correttamente le dichiarazione All. A domanda di partecipazione punto 15.
Cordiali Saluti
-Risposta
Il Codice Etico è consultabile al seguente link : https://akreaspa.it/codice-etico-e-di-comportamento-akrea/
Il trattamento dei dati personali avviene per le finalità precisate nell'art.28 del Disciplinare ed il relativo documento è in fase di redazione.
04/03/2026 09:26
Quesito #14
Buongiorno,
in merito alla dichiarazioni familiari conviventi con modello dell'operatore ( riportanti le medesime informazioni) si chiede conferma circa la possibilità di allegare unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui si renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni.
Saluti
in merito alla dichiarazioni familiari conviventi con modello dell'operatore ( riportanti le medesime informazioni) si chiede conferma circa la possibilità di allegare unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui si renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni.
Saluti
04/03/2026 10:16
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
in merito alla dichiarazioni familiari conviventi con modello dell'operatore ( riportanti le medesime informazioni) si chiede conferma circa la possibilità di allegare unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui si renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni.
Saluti
-Risposta
La dichiarazione di cui sopra non può essere cumulativa.
Buongiorno,
in merito alla dichiarazioni familiari conviventi con modello dell'operatore ( riportanti le medesime informazioni) si chiede conferma circa la possibilità di allegare unica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui si renda un’unica dichiarazione recante l’elenco dei soggetti di cui all’art. 94 del Codice, nonché dei relativi familiari conviventi maggiorenni.
Saluti
-Risposta
La dichiarazione di cui sopra non può essere cumulativa.
05/03/2026 17:33
Quesito #15
-Domanda
Spett.le Akrea S.p.A.,
1. In merito alla polizza assicurativa da presentare, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.
-Risposta
Se la formulazione del quesito si riferisce a quanto indicato all'art.11 del CSA si conferma il contenuto dello stesso, risultando in linea con quando da voi richiesto
-Domanda
2. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.lgs. 36/2023).
Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.. Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI DELLA MANODOPERA" relativi al personale impiegato nell'appalto e i "ONERI AZIENDALI INTERNI” connessi all'attività d'impresa.
Saluti
-Risposta
Non sono stati indicati nel quadro economico e non sono soggetti a ribasso.
06/03/2026 11:53
Risposta
-Domanda
Spett.le Akrea S.p.A.,
1. In merito alla polizza assicurativa da presentare, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.
-Risposta
Se la formulazione del quesito si riferisce a quanto indicato all'art.11 del CSA si conferma il contenuto dello stesso, risultando in linea con quando da voi richiesto
-Domanda
2. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.lgs. 36/2023).
Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.. Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI DELLA MANODOPERA" relativi al personale impiegato nell'appalto e i "ONERI AZIENDALI INTERNI” connessi all'attività d'impresa.
Saluti
-Risposta
Non sono stati indicati nel quadro economico e non sono soggetti a ribasso.
Spett.le Akrea S.p.A.,
1. In merito alla polizza assicurativa da presentare, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 D.lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell’appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.
-Risposta
Se la formulazione del quesito si riferisce a quanto indicato all'art.11 del CSA si conferma il contenuto dello stesso, risultando in linea con quando da voi richiesto
-Domanda
2. Indicazione dei Costi di Sicurezza e Manodopera (Art. 108, c. 9, D.lgs. 36/2023).
Si richiama l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza non è dovuta in caso di "servizi di natura intellettuale". Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) si configura come una prestazione di natura intellettuale. Tale inquadramento è confermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2021 n. 7498), poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.. Si ritiene, pertanto, che al servizio in oggetto si applichi l'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
Si chiede quindi conferma che l'operatore economico non sia tenuto a indicare i propri “COSTI DELLA MANODOPERA" relativi al personale impiegato nell'appalto e i "ONERI AZIENDALI INTERNI” connessi all'attività d'impresa.
Saluti
-Risposta
Non sono stati indicati nel quadro economico e non sono soggetti a ribasso.
06/03/2026 09:32
Quesito #16
-Domanda
Buongiorno,
Si chiede cortesemente in riferimento al Progetto del Servizio la voce costo totale orario, indicata nell'All. 0.2.3 "Calcolo della Spesa", pari ad € 15,58 sia stato calcolato tenendo conto degli aggiornamenti contrattuali decorrenti dal 1 febbraio 2026.
Si chiede anche di capire come mai nel costo totale orario di € 16,36 venga ricompreso anche la quota parte delle 75 ore di straordinario del 13%.
Da quanto sopra, si chiede altresì:
1. gli importi su cui effettuare il ribasso nell'offerta dovranno tener conto dell'intervenuto aumento contrattuale?
2. Le ore di lavoro straordinario saranno fatturate a parte oppure come dovranno essere fatturate?
3. Alla luce del rinnovo contrattuale intervenuto a far data dal 1 febbraio e dalla variazione dei livelli quali sono le eventuali nuove tariffe di cui tener conto?
4. Cambierebbero gli importi a base d'asta o il numero delle ore previste (25.820h)?
Cordiali saluti
-Risposta
1)l’importo a base di gara pari a €/h 17,99, determinata dal costo orario unitario del lavoro comprensivo del margine di agenzia (di cui €16,36 per costo orario del lavoro in somministrazione ed €1,63 di margine di agenzia) rapportato a ore 25.820 di impiego di manodopera somministrata, è l'importo rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso pena l’esclusione automatica dalla procedura di gara a prescindere dalle variazioni contrattuali.
2)Le ore di straordinario non devono essere fatturate a parte.
3) e 4) Si riporta quanto indicato al punto 1)
Buongiorno,
Si chiede cortesemente in riferimento al Progetto del Servizio la voce costo totale orario, indicata nell'All. 0.2.3 "Calcolo della Spesa", pari ad € 15,58 sia stato calcolato tenendo conto degli aggiornamenti contrattuali decorrenti dal 1 febbraio 2026.
Si chiede anche di capire come mai nel costo totale orario di € 16,36 venga ricompreso anche la quota parte delle 75 ore di straordinario del 13%.
Da quanto sopra, si chiede altresì:
1. gli importi su cui effettuare il ribasso nell'offerta dovranno tener conto dell'intervenuto aumento contrattuale?
2. Le ore di lavoro straordinario saranno fatturate a parte oppure come dovranno essere fatturate?
3. Alla luce del rinnovo contrattuale intervenuto a far data dal 1 febbraio e dalla variazione dei livelli quali sono le eventuali nuove tariffe di cui tener conto?
4. Cambierebbero gli importi a base d'asta o il numero delle ore previste (25.820h)?
Cordiali saluti
-Risposta
1)l’importo a base di gara pari a €/h 17,99, determinata dal costo orario unitario del lavoro comprensivo del margine di agenzia (di cui €16,36 per costo orario del lavoro in somministrazione ed €1,63 di margine di agenzia) rapportato a ore 25.820 di impiego di manodopera somministrata, è l'importo rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso pena l’esclusione automatica dalla procedura di gara a prescindere dalle variazioni contrattuali.
2)Le ore di straordinario non devono essere fatturate a parte.
3) e 4) Si riporta quanto indicato al punto 1)
06/03/2026 12:06
Risposta
-Domanda
Buongiorno,
Si chiede cortesemente in riferimento al Progetto del Servizio la voce costo totale orario, indicata nell'All. 0.2.3 "Calcolo della Spesa", pari ad € 15,58 sia stato calcolato tenendo conto degli aggiornamenti contrattuali decorrenti dal 1 febbraio 2026.
Si chiede anche di capire come mai nel costo totale orario di € 16,36 venga ricompreso anche la quota parte delle 75 ore di straordinario del 13%.
Da quanto sopra, si chiede altresì:
1. gli importi su cui effettuare il ribasso nell'offerta dovranno tener conto dell'intervenuto aumento contrattuale?
2. Le ore di lavoro straordinario saranno fatturate a parte oppure come dovranno essere fatturate?
3. Alla luce del rinnovo contrattuale intervenuto a far data dal 1 febbraio e dalla variazione dei livelli quali sono le eventuali nuove tariffe di cui tener conto?
4. Cambierebbero gli importi a base d'asta o il numero delle ore previste (25.820h)?
Cordiali saluti
-Risposta
1)l’importo a base di gara pari a €/h 17,99, determinata dal costo orario unitario del lavoro comprensivo del margine di agenzia (di cui €16,36 per costo orario del lavoro in somministrazione ed €1,63 di margine di agenzia) rapportato a ore 25.820 di impiego di manodopera somministrata, è l'importo rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso pena l’esclusione automatica dalla procedura di gara a prescindere dalle variazioni contrattuali.
2)Le ore di straordinario non devono essere fatturate a parte.
3) e 4) Si riporta quanto indicato al punto 1)
Buongiorno,
Si chiede cortesemente in riferimento al Progetto del Servizio la voce costo totale orario, indicata nell'All. 0.2.3 "Calcolo della Spesa", pari ad € 15,58 sia stato calcolato tenendo conto degli aggiornamenti contrattuali decorrenti dal 1 febbraio 2026.
Si chiede anche di capire come mai nel costo totale orario di € 16,36 venga ricompreso anche la quota parte delle 75 ore di straordinario del 13%.
Da quanto sopra, si chiede altresì:
1. gli importi su cui effettuare il ribasso nell'offerta dovranno tener conto dell'intervenuto aumento contrattuale?
2. Le ore di lavoro straordinario saranno fatturate a parte oppure come dovranno essere fatturate?
3. Alla luce del rinnovo contrattuale intervenuto a far data dal 1 febbraio e dalla variazione dei livelli quali sono le eventuali nuove tariffe di cui tener conto?
4. Cambierebbero gli importi a base d'asta o il numero delle ore previste (25.820h)?
Cordiali saluti
-Risposta
1)l’importo a base di gara pari a €/h 17,99, determinata dal costo orario unitario del lavoro comprensivo del margine di agenzia (di cui €16,36 per costo orario del lavoro in somministrazione ed €1,63 di margine di agenzia) rapportato a ore 25.820 di impiego di manodopera somministrata, è l'importo rispetto al quale i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso pena l’esclusione automatica dalla procedura di gara a prescindere dalle variazioni contrattuali.
2)Le ore di straordinario non devono essere fatturate a parte.
3) e 4) Si riporta quanto indicato al punto 1)
06/03/2026 11:22
Quesito #17
-Domanda
spett.le Ente,
si chiede di chiarire se le ore di straordinario al 13% dovranno essere fatturate alla tariffa oraria offerta.
-Risposta
Saranno da fatturare all'importo ribassato offerto dall'O.E.
spett.le Ente,
si chiede di chiarire se le ore di straordinario al 13% dovranno essere fatturate alla tariffa oraria offerta.
-Risposta
Saranno da fatturare all'importo ribassato offerto dall'O.E.
06/03/2026 12:10
Risposta
-Domanda
spett.le Ente,
si chiede di chiarire se le ore di straordinario al 13% dovranno essere fatturate alla tariffa oraria offerta.
-Risposta
Saranno da fatturare all'importo ribassato offerto dall'O.E.
spett.le Ente,
si chiede di chiarire se le ore di straordinario al 13% dovranno essere fatturate alla tariffa oraria offerta.
-Risposta
Saranno da fatturare all'importo ribassato offerto dall'O.E.
06/03/2026 11:35
Quesito #18
Spett.le Stazione Appaltante,
riportiamo le seguenti richieste di chiarimento:
- Capitolato art. 1. Art. 2 lettere k-i). Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
In ordine all'idoneità psicofisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. In conformità alla normativa succitata, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente in ordine agli obblighi posto in capo all'Utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. In particolare, per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase pre-assuntiva può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
- apitolato art. 2.1 - 3 - 18. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o si rappresentino situazioni tali da giustificare la risoluzione del contratto, l'Ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”
- Capitolato art. 2 lettera n). Si chiede di precisare che, a fronte della richiesta di sostituzione di una - risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa
- Capitolato art. 6. Posti gli obblighi in materia salute e sicurezza già esplicitati nel precedente quesito, nonchè il potere direttivo e di controllo sui somministrati proprio dell'ente ex art. 30 D lgs 81.2015, quale datore di lavoro sostanziale, per quanto attiene la manleva si puntualizza che ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; così come l’art. 38 comma 3 stabilisce che "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Si invita pertanto a rettificare, specificando che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia e non sia riconducibile a fatti e/o situazioni di cui la stessa non può esserne a conoscenza
- Capitolato art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
- Capitolato art. 11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti, alle franchigie contenute e al beneficio di preventiva escussione verso il debitore
- Capitolato art. 20. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
- Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- Dato l'allegato 0.2.3 calcolo di spesa, dove si evince la costruzione del costo orario a base d'asta alla quale applicare la fee offerta, si chiede:
1. di confermare che la tariffa offerta che sarà aggiudicataria è ai soli fini della parificazione delle offerte ma che in sede di servizio sarà fatturato il reale costo del lavoro previsto per le ore ordinarie e, al verificarsi, le ore di straordinario che non posso essere preventivamente inserite in nel costo e fatturate se non usufruite.
2. di confermare che, dato il rinnovo del CCNL in fase di gara con il cambio anche di declaratoria dei livelli, la tariffa offerta sarà riproporzionata, sia per il valore di costo che di margine offerto, con un mark up percentuale.
Cordiali Saluti
riportiamo le seguenti richieste di chiarimento:
- Capitolato art. 1. Art. 2 lettere k-i). Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
In ordine all'idoneità psicofisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. In conformità alla normativa succitata, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente in ordine agli obblighi posto in capo all'Utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. In particolare, per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase pre-assuntiva può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
- apitolato art. 2.1 - 3 - 18. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o si rappresentino situazioni tali da giustificare la risoluzione del contratto, l'Ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”
- Capitolato art. 2 lettera n). Si chiede di precisare che, a fronte della richiesta di sostituzione di una - risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa
- Capitolato art. 6. Posti gli obblighi in materia salute e sicurezza già esplicitati nel precedente quesito, nonchè il potere direttivo e di controllo sui somministrati proprio dell'ente ex art. 30 D lgs 81.2015, quale datore di lavoro sostanziale, per quanto attiene la manleva si puntualizza che ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; così come l’art. 38 comma 3 stabilisce che "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Si invita pertanto a rettificare, specificando che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia e non sia riconducibile a fatti e/o situazioni di cui la stessa non può esserne a conoscenza
- Capitolato art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
- Capitolato art. 11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti, alle franchigie contenute e al beneficio di preventiva escussione verso il debitore
- Capitolato art. 20. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
- Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- Dato l'allegato 0.2.3 calcolo di spesa, dove si evince la costruzione del costo orario a base d'asta alla quale applicare la fee offerta, si chiede:
1. di confermare che la tariffa offerta che sarà aggiudicataria è ai soli fini della parificazione delle offerte ma che in sede di servizio sarà fatturato il reale costo del lavoro previsto per le ore ordinarie e, al verificarsi, le ore di straordinario che non posso essere preventivamente inserite in nel costo e fatturate se non usufruite.
2. di confermare che, dato il rinnovo del CCNL in fase di gara con il cambio anche di declaratoria dei livelli, la tariffa offerta sarà riproporzionata, sia per il valore di costo che di margine offerto, con un mark up percentuale.
Cordiali Saluti
06/03/2026 13:23
Risposta
Spett.le Stazione Appaltante,
riportiamo le seguenti richieste di chiarimento:
- Capitolato art. 1. Art. 2 lettere k-i). Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
RISPOSTA:
Si conferma che gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
Domanda:
In ordine all'idoneità psicofisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. In conformità alla normativa succitata, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente in ordine agli obblighi posto in capo all'Utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. In particolare, per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase pre-assuntiva può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
RISPOSTA:
Si conferma che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase preassuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre si Conferma che sono in capo all'utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva confermiamo che la stessa resta in capo all'impresa utilizzatrice.
DOMANDA:
- Capitolato art. 2.1 - 3 - 18. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o si rappresentino situazioni tali da giustificare la risoluzione del contratto, l'Ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”
-Risposta
All'Agenzia spetterà il corrispettivo per i servizi svolti, ovvero per le ore effettivamente lavorate dal personale somministrato oltre oneri previsti per legge, escludendosi la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.
-Domanda
- Capitolato art. 2 lettera n). Si chiede di precisare che, a fronte della richiesta di sostituzione di una - risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa
-Risposta
Si conferma
- Capitolato art. 6. Posti gli obblighi in materia salute e sicurezza già esplicitati nel precedente quesito, nonchè il potere direttivo e di controllo sui somministrati proprio dell'ente ex art. 30 D lgs 81.2015, quale datore di lavoro sostanziale, per quanto attiene la manleva si puntualizza che ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; così come l’art. 38 comma 3 stabilisce che "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Si invita pertanto a rettificare, specificando che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia e non sia riconducibile a fatti e/o situazioni di cui la stessa non può esserne a conoscenza
-Risposta
Si conferma
-Domanda
- Capitolato art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
-Risposta
si precisa che, previo regolare contraddittorio tra le parti, Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’Agenzia è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.
Si conferma che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
-Domanda
- Capitolato art. 11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti, alle franchigie contenute e al beneficio di preventiva escussione verso il debitore.
-Risposta
si conferma quanto indicato all'art.11 del CSA.
-Domanda
- Capitolato art. 20. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
-Risposta
No Il Foro competente è in ogni caso quello di CROTONE.
-Domanda
- Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
-Risposta
Si conferma
-Domanda
- Dato l'allegato 0.2.3 calcolo di spesa, dove si evince la costruzione del costo orario a base d'asta alla quale applicare la fee offerta, si chiede:
1. di confermare che la tariffa offerta che sarà aggiudicataria è ai soli fini della parificazione delle offerte ma che in sede di servizio sarà fatturato il reale costo del lavoro previsto per le ore ordinarie e, al verificarsi, le ore di straordinario che non posso essere preventivamente inserite in nel costo e fatturate se non usufruite.
-Risposta
Nell'ambito delle (h)25.820 massime previste, le ore effettivamente lavorate saranno pagate al costo offerto dall'O.E. in sede di gara. Infatti i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso sulla base di gara pari a €/h 17,99.
-Domanda
2. di confermare che, dato il rinnovo del CCNL in fase di gara con il cambio anche di declaratoria dei livelli, la tariffa offerta sarà riproporzionata, sia per il valore di costo che di margine offerto, con un mark up percentuale.
-Risposta
I dati di gara restano immutati.
Cordiali Saluti
riportiamo le seguenti richieste di chiarimento:
- Capitolato art. 1. Art. 2 lettere k-i). Nel servizio di somministrazione lavoro la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. Dal combinato disposto dei dettati normativi richiamati si evince, infatti, che: “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3 d.lgs. n. 81/2015) “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4, d.lgs. n. 81/2015).” Gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
RISPOSTA:
Si conferma che gli oneri, in tema di salute e sicurezza, posti inderogabilmente in capo all’utilizzatore sono:
· Sorveglianza sanitaria
· Formazione: Specifica (quella generale potrà eventualmente essere oggetto d'incarico all'ApL)
· Fornitura dei DPI, Redazione del DVR, nomina medico competente.
Domanda:
In ordine all'idoneità psicofisica, occorre precisare che nel servizio di somministrazione lavoro tutta la materia dell’igiene e sicurezza è in capo all’impresa utilizzatrice. In conformità alla normativa succitata, l’art. 40 del CCNL delle ApL ribadisce che tutti gli oneri in tema di salute e sicurezza sono in capo all’impresa utilizzatrice e specificamente al comma 7 "La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase pre assuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Alla luce delle argomentazioni addotte, si esorta codesta Amministrazione a confermare quanto indicato dalla scrivente in ordine agli obblighi posto in capo all'Utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. In particolare, per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase pre-assuntiva può essere spostata in capo all’agenzia solo un’attività meramente organizzativa/segretariale nonché i costi sostenti per detto adempimento senza alcuna inversione in ordine alla responsabilità.
RISPOSTA:
Si conferma che la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice". E’ parimenti incontrovertibile che detto adempimento sia da ascriversi in capo all’utilizzatore anche in fase preassuntiva, come previsto dai propri protocolli sanitari. Inoltre si Conferma che sono in capo all'utilizzatore: sorveglianza sanitaria, formazione specifica in tema di salute e sicurezza, fornitura DPI, redazione DVR. Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva confermiamo che la stessa resta in capo all'impresa utilizzatrice.
DOMANDA:
- Capitolato art. 2.1 - 3 - 18. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o si rappresentino situazioni tali da giustificare la risoluzione del contratto, l'Ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”
-Risposta
All'Agenzia spetterà il corrispettivo per i servizi svolti, ovvero per le ore effettivamente lavorate dal personale somministrato oltre oneri previsti per legge, escludendosi la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.
-Domanda
- Capitolato art. 2 lettera n). Si chiede di precisare che, a fronte della richiesta di sostituzione di una - risorsa da parte dell'Ente, la risoluzione del contratto di lavoro dovrà comunque aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa
-Risposta
Si conferma
- Capitolato art. 6. Posti gli obblighi in materia salute e sicurezza già esplicitati nel precedente quesito, nonchè il potere direttivo e di controllo sui somministrati proprio dell'ente ex art. 30 D lgs 81.2015, quale datore di lavoro sostanziale, per quanto attiene la manleva si puntualizza che ai sensi del D lgs 81.2015 e segnatamente dell'art. 35 comma 2 "l'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore" ; così come l’art. 38 comma 3 stabilisce che "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzata la prestazione. Si invita pertanto a rettificare, specificando che la manleva opererà solo in caso di responsabilità esclusiva dell’Agenzia e non sia riconducibile a fatti e/o situazioni di cui la stessa non può esserne a conoscenza
-Risposta
Si conferma
-Domanda
- Capitolato art. 9. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
-Risposta
si precisa che, previo regolare contraddittorio tra le parti, Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l’Agenzia è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.
Si conferma che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
-Domanda
- Capitolato art. 11. Si invita l'Ente ad accettare la polizza attualmente in uso all'ApL e a quanto previsto dalla stessa in ordine agli scoperti, alle franchigie contenute e al beneficio di preventiva escussione verso il debitore.
-Risposta
si conferma quanto indicato all'art.11 del CSA.
-Domanda
- Capitolato art. 20. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
-Risposta
No Il Foro competente è in ogni caso quello di CROTONE.
-Domanda
- Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
-Risposta
Si conferma
-Domanda
- Dato l'allegato 0.2.3 calcolo di spesa, dove si evince la costruzione del costo orario a base d'asta alla quale applicare la fee offerta, si chiede:
1. di confermare che la tariffa offerta che sarà aggiudicataria è ai soli fini della parificazione delle offerte ma che in sede di servizio sarà fatturato il reale costo del lavoro previsto per le ore ordinarie e, al verificarsi, le ore di straordinario che non posso essere preventivamente inserite in nel costo e fatturate se non usufruite.
-Risposta
Nell'ambito delle (h)25.820 massime previste, le ore effettivamente lavorate saranno pagate al costo offerto dall'O.E. in sede di gara. Infatti i concorrenti sono chiamati a formulare ribasso sulla base di gara pari a €/h 17,99.
-Domanda
2. di confermare che, dato il rinnovo del CCNL in fase di gara con il cambio anche di declaratoria dei livelli, la tariffa offerta sarà riproporzionata, sia per il valore di costo che di margine offerto, con un mark up percentuale.
-Risposta
I dati di gara restano immutati.
Cordiali Saluti